Le differenze nella registrazione del farmaco “di marca” e del farmaco generico
Prof. Francesco Vittorio Costa, Università di Bologna.
Prima di essere immesso in commercio, ogni farmaco “di marca” è sottoposto ad una lunga serie di studi per comprendere le sue proprietà e quantificare il suo rapporto beneficio/rischio (1). Queste ricerche, che hanno generalmente una durata complessiva di 7-10 anni, sono a carico della ditta produttrice del farmaco, e prevedono una serie di studi di sperimentazione preclinica seguiti da studi di fase 1, di fase 2 e di fase 3 di sperimentazione clinica.
Gli studi di fase 1, su piccoli gruppi di soggetti, hanno lo scopo di fornire una prima valutazione della sicurezza e tollerabilità del medicinale. Negli studi di fase 2 viene approfondita la valutazione dell’attività terapeutica del farmaco e si verifica ulteriormente la sua non tossicità. Infine, negli studi di fase 3 viene valutata l’efficacia del farmaco “di marca” in confronto al placebo e/o altri farmaci già in commercio arruolando un numero molto ampio (centinaia e a volte anche migliaia) di soggetti malati.
Tutti i dati derivati dalle valutazioni precliniche e cliniche sono raccolti in un dossier per la richiesta dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) che viene sottoposto o all’EMA (European Medicines Agency) (procedura centralizzata o comunitaria), per farmaci che posseggono determinati requisiti (vedi tabella 1)(2) oppure all’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) (procedura decentralizzata o nazionale) chiedendo, contemporaneamente o successivamente, il mutuo riconoscimento dell’approvazione dell’AIC da parte di altri Stati membro della UE per poter vendere il farmaco anche in questi Paesi (1).
Tabella 1
Caratteristiche dei farmaci che possono richiedere la procedura centralizzata di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) presso l’EMA (2)
• Farmaci ottenuti attraverso processi biotecnologici |
• Nuovi farmaci per il trattamento di patologie oncologiche, malattie neurodegenerative e autoimmuni, diabete, patologia da HIV e malattie virali |
• “Medicinali orfani”, cioè prodotti per trattamento di malattie rare, scarsamente remunerativi dal punto di vista economico |
• Farmaci per i quali si ritiene, da parte del richiedente, di poter dimostrare il particolare interesse per la salute pubblica (ad es. per caratteristiche tecnologiche e/o scientifiche innovative) |
• Farmaci per i quali non è richiesta la prescrizione medica |
Le procedure di registrazione di un farmaco “di marca” richiedono un’accurata serie di adempimenti da parte del produttore e di validazioni da parte delle autorità registrative, prevedendo tra l’altro la verifica accurata del rispetto delle norme di GCP (Buona Pratica Clinica) e di GMP (Buona Fabbricazione) nell’ambito del processo di sviluppo clinico e di produzione industriale del farmaco.
Da quanto sopra esposto si comprende facilmente che il processo che va dalla scoperta di un nuovo farmaco “di marca” alla sua immissione in commercio è lungo, articolato e complesso, e prevede una serie di studi clinici, di controlli e validazioni che assicurano la validità terapeutica e il buon rapporto beneficio/rischio del prodotto di marca, che inevitabilmente comportano per la ditta produttrice degli oneri economici considerevoli.
Proprio basandosi sull’esperienza dei farmaci di marca, la procedura per l’AIC dei medicinali generici (o “bioequivalenti”), è molto semplificata rispetto a quella dei farmaci “di marca”, in quanto le Autorità registrative richiedono alle ditte produttrici del generico la dimostrazione della bioequivalenza del generico rispetto a quello “di marca” già registrato, in un range compreso tra l’80% e il 125% dell’originator (3,4).
Per quanto riguarda la registrazione dei medicinali generici vi sono tuttavia alcune tematiche, prive di effetto ai fini della bioequivalenza e che non impattano sulla sicurezza del farmaco bioequivalente, che è bene tenere in considerazione, tra cui:
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La legge indica che i generici possono essere autorizzati e definiti come equivalenti dopo studi di bioequivalenza condotti su un numero limitato di soggetti (in genere 12) con età compresa tra i 18 e i 55 anni e di qualsiasi etnia.
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La bioequivalenza viene provata con una singola dose, anche se poi l’utilizzo del farmaco riguarda patologie croniche;
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Per i medicinali generici la legge non obbliga ad effettuare studi su popolazioni particolari (pazienti anziani e/o politrattati, con insufficienza renale o epatica);
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I medicinali generici non riportano in genere nel RCP alcun dato riguardante la bioequivalenza;
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La legge consente ai generici eccipienti diversi rispetto al farmaco “di marca”, con conseguente rischio di allergie, necessità di attenzione da parte del medico per il loro utilizzo in popolazioni particolari come diabetici, celiaci, intolleranti ecc, e di effetti collaterali imprevisti (5);
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I medicinali generici sono confrontati dal punto di vista della bioequivalenza all’originator, ma non sono mai confrontati tra loro, per cui la loro interscambiabilità non è implicita;
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Per vari medicinali generici, a differenza dei farmaci “di marca”, non è previsto l’obbligo di rapporti periodici di sicurezza e farmacovigilanza né di aggiornamento costante e continuo del RCP/foglietto illustrativo (se non in casi speciali).
Bibliografia
1. Sito dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), sezione “la registrazione dei farmaci”, consultabile al link: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/la-registrazione-dei-farmaci
2. Sito dell’EMA (European Medicines Agency), sezione “Human Medicines”, consultabile al link: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/landing/human_medicines_regulatory.jsp&mid=WC0b01ac058001ff89
3. Meredith P. Bioequivalence and other unresolved issues in generic drug substitution. Clin Ther. 2003 ; 25(11):2875-90.
4. Dong-Seok Yim. Simulation of the AUC changes after generic substitution in patients. J Korean Med Sci 2009; 24:7-12
5. Dueñas-Laita A, Pineda F, Armentia A. Hypersensitivity to generic drugs with soybean oil. N Engl J Med. 2009 ; 361(13):1317- |
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