La colpa professionale Medica: definizione e tipologie


Nell’ambito dell’attività professionale Medica, nonostante il rispetto delle leggi dell’arte e l’applicazione del massimo dell’impegno e delle cautele, possano verificarsi esiti infausti, dovuti al sopraggiungere di complicanze che il Medico non è in grado di prevenire e di fronteggiare, per l’incompletezza e l’imperfezione delle stesse attuali conoscenze della Medicina.

Di conseguenza, in sede penale non si può affermare la responsabilità del Medico per un eventuale danno arrecato al paziente, a meno che non si abbiano elementi sufficienti per rimprovero di colpa. Non è infatti, ognierrore commesso, fonte automatica di responsabilità e causa di condanna, ma solo quello determinato da colpa.

La colpa si configura quando l’evento, anche se previsto, non è comunque voluto e si verifica per negligenza, imperizia e imprudenza, ossia la cosiddetta “colpa generica” (Tabella 1), oppure per inosservanza di leggi, regolamenti ordini e discipline, ossia la cosiddetta “colpa specifica” (1-3).

La colpa “generica” è quella più frequentemente riconosciuta in ambito penale, mentre quella “specifica”, molto meno comune, può aversi ad esempio quando un medico ospedaliero non rispetti le prescrizioni cautelari impartite da una figura gerarchicamente “apicale” (ossia quelle disposizioni volte a disciplinare il comportamento da osservare perché venga garantito nel modo migliore il bene della salute del malato), ed in conseguenza di questo si verifichi la lesione personale o la morte della persona ricoverata.

Tabella 1. Cause di colpa professionale medica “generica” (2)

Negligenza Ricorre quando il Medico, per disattenzione, dimenticanza, trascuratezza, svogliatezza, carenza di sollecitudine, leggerezza o superficialità, non rispetti le norme comuni di diligenza che è legittimo attendersi vengano rispettate da qualsiasi Medico.
Imprudenza Significa agire con avventatezza, eccessiva precipitazione, ingiustificata fretta, senza adottare le cautele indicate dalla comune esperienza e dettate da precise regole dell’arte Medica; può anche configurarsi in caso di comportamento “temerario” da parte del Medico, che si ha allorché questi non si astenga, all’infuori dell’urgenza, dall’intervenire in casi che non è in grado di affrontare adeguatamente perché estranei al proprio settore di specializzazione.
Imperizia Si definisce come carenza della preparazione tecnica adeguata necessaria in ogni buon professionista per svolgere l’attività sanitaria, e si configura in particolare quando la condotta del Medico denoti carenza di quei livelli minimi fondamentali di conoscenza tecnica e capacità professionale che è lecito pretendere da chiunque sia abilitato all’esercizio della Medicina.

Non è ancora sufficiente, però, per affermare la responsabilità penale del Medico, accertare che la sua prestazione risulti affetta da colpa, ma bensì è necessaria anche la prova che proprio la condotta colposa del sanitario sia stata la causa delle lesioni o della morte del paziente, ossia che queste ultime non si sarebbero verificate se il medico avesse agito in modo correttoed esente da rimprovero.

L’accertamento del nesso causale non si presenta in genere difficile quandola condotta del Medico sia consistita in una azione (come ad esempio, nell’ipotesi della incisione inappropriata di un’arteria da parte di un chirurgo, in sede di intervento); in tal caso il giudizio finale sulla esistenzadel nesso può essere di certezza. Più complessa, dal punto di vista della responsabilità Medica, risulta la situazione quando deve essere valutato il nesso causale tra una omissione del Medico e l’evento lesivo subito dal malato.

In questo caso, il giudizio finale non potrà essere di certezza, ma solo di probabilità logica, che deve però essere necessariamente assai elevata: sicché il nesso causale verrà riconosciuto solo quando, alla luce dei fatti accertati, risulti altamente probabile sul piano logico e razionalmente credibile che, senza l’omissione della prestazione dovuta da parte del Medico, l’evento lesivo non si sarebbe verificato.


Bibliografia

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N.7/2014 - MedTOPICS - Periodico Quindicinale

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